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Il D.Lgs. n. 81/2008 ha introdotto importanti novità in materia di sicurezza elettrica. In particolare, viene specificato l'obbligo, in capo al datore di lavoro, di VALUTARE IL RISCHIO ELETTRICO e di adottare le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti. Nell'intento di ricordare che dal 1 GENNAIO 2009 i documenti di valutazione dei rischi devono essere aggiornati rispetto alle disposizioni contenute nell'ormai abrogato D.Lgs. 626/94, si fa presente di inserire in tale documento anche una appropriata valutazione del rischio elettrico. Si ricorda inoltre, alle imprese soggette alla normativa di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, che dal 1992, anno di entrata in vigore del D.P.R. 462/2001, la dichiarazione di conformità degli gli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche deve essere inviata all'ISPESL e alla ASL competente entro 30 giorni dalla messa in esercizio (o al momento dell'assunzione del lavoratore). Il datore di lavoro è inoltre tenuto ad effettuare la manutenzione dell'impianto e a sottoporre lo stesso a VERIFICA PERIODICA OGNI 5 ANNI , ad esclusione degli impianti installati in cantieri. locali adibiti ad uso medico (anche laboratori estetici) e ambienti a maggior rischio in caso di incendio che devono essere verificati OGNI 2 ANNI. In conclusione, per gli impianti elettrici, di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, il rispetto della normativa in materia di sicurezza prevede che l'impresa sia dotata di: 
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